Reddito Energetico Nazionale

Reddito Energetico Nazionale

Cos’è il reddito energetico

Il Reddito Energetico Nazionale è un nuovo finanziamento in conto capitale mirato alla realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW. L’incentivo nasce a supporto di unità immobiliari di tipo residenziale, a favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l’intento di sostenere l’autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Il gestore del “Fondo Nazionale Reddito Energetico” è il GSE.

Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro, e, per ciascuna annualità, sono così ripartite:

  • 80 milioni di euro sono destinate alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • 20 milioni di euro alle restanti regioni o province autonome.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”, permette a coloro che presentano la domanda, cioè i soggetti beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e di beneficiare dell’energia prodotta per l’autoconsumo.

La quota eventuale di energia eccedente e non autoconsumata dal cittadino, verrà resa disponibile per 20 anni al GSE, il quale la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.

Chi può accedervi

Al Reddito Energetico possono accedervi le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

  • appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
  • titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso all'agevolazione;
  • essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.

Le domande di accesso alle suddette agevolazioni devono essere inviate al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto fotovoltaico e che pertanto riceve il contributo in conto capitale.

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Chi presenta la richiesta, può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, escludendo, quindi, qualsiasi ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso soggetto beneficiario che per lo stesso nucleo familiare. Qualora la domanda non venga accolta, questa può essere ripresentata a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel momento in cui siano stati esauriti i fondi per l’anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per l’anno successivo.

Gli interventi ammessi

Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico e in condizione di autoconsumo. Gli impianti devono essere collegati a utenze di consumo per le quali, al momento della richiesta di accesso dell'agevolazione, sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini ISEE.

Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto;
  • essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
  • rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
  • prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso all'agevolazione;
  • l'impianto non deve essere entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
  • sul GAUDI di Terna, gli impianti devono essere associati al GSE come Utente del Dispacciamento e al regime commerciale di Ritiro Dedicato.

Non è possibile richiedere l'accesso al beneficio per impianti realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Credit: GSE

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